CIRCOLARE 1680: PERCHÉ È IMPENSABILE APRIRE AL SABATO GLI ARCHIVI DI STATO

Circolare n. 1680 del 19/10/2017

A Tutti i Responsabili UIL – BACT

Alle R.S.U.

A Tutti i lavoratori

LORO SEDI

 

PERCHÉ È IMPENSABILE APRIRE AL SABATO GLI ARCHIVI DI STATO

Già quest’estate avemmo uno scambio epistolare con il Direttore Generale degli Archivi, dott. Famiglietti, in merito alla presunta necessità di aprire gli Archivi di Stato al sabato. In tale scambio argomentavamo che l’attuale sistema di norme e di relazioni sindacali prevedono che la materia venga discussa al tavolo nazionale e che pertanto eventuali disposizioni centrali nel merito non possano avere carattere impositivo. Recentemente dalla stessa Direzione generale degli Archivi è stata messa in atto una serie di telefonate con cui si imponeva agli Archivi tale apertura, senza alcuna cura per i carichi di lavoro – già gravosi – del poco personale in servizio, dello scarso preavviso, della eventuale chiusura in altri giorni della settimana con conseguente diminuzione dei servizi all’utenza. Abbiamo pertanto chiesto al Direttore generale Organizzazione di adoperarsi per sospendere tale procedura e rinviarne l’applicabilità posteriormente a un tavolo nazionale di confronto. Il dott. Famiglietti ha ritenuto corretto, e lo ringraziamo per questo, offrire una serie di motivazioni scritte a giustificazione del suo operato. Riteniamo altrettanto utile e corretto parteciparvi le motivazioni che come Segreteria ci portano a ritenere impossibile un atto autoritativo quale presupposto per l’apertura al sabato degli Archivi di Stato.

 

AI Capo di Gabinetto

Prof. Giampaolo D’ANDREAAl Dirigente presso gli UDCM

Dott. Alessandro BENZIA

AI Segretario Generale

Arch. Carla DI FRANCESCO

Al Direttore generale per l’Organizzazione

Dott. Marina GIUSEPPONE

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Roma, 17 ottobre 2017

 

Prot: 8215/2017

Servizio: Segreteria Generale

Oggetto: Apertura al sabato degli Archivi di Stato

Il Direttore generale Archivi, nella sua nota del 12.10.2017 di risposta ai rilievi della UILPA BACT del 3.10.2017 e delle altre OO.SS. confederali del 18.9.2017 sull’argomento di cui all’oggetto, precisa le motivazioni del provvedimento nell’ottemperanza all’art. 106 del Regolamento degli Archivi di Stato (R. D. n. 1163 del 1911), il quale prescriveva che le sale di studio degli Archivi di Stato dovevano essere «aperte per non meno di cinque ore di ogni giorno non festivo», che egli ritiene non solo vigente, ma anche applicabile al personale degli Archivi stessi, oggi obbligato da tale norma a modificare il proprio orario di lavoro.

È bensì vero che l’art. 130 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) dispone che «restano in vigore» le disposizioni regolamentari precedenti, fra cui il detto Regio Decreto, ma precisa anche – clausola che il Direttore generale non riporta nella citazione di tale articolo – «in quanto applicabili», e la disposizione sull’apertura delle sale di studio non è oggi direttamente applicabile al personale degli Archivi di Stato per due validi ordini di motivi.

Il primo è sistematico: la disciplina dell’articolazione dell’orario di lavoro individuale in ambito settimanale dei dipendenti statali non è, nell’attuale ordinamento, soggetta all’esclusivo potere regolamentare discrezionale dell’Amministrazione come nell’ordinamento vigente nel 1911, ma è materia disciplinata dalla contrattazione collettiva ai sensi del D. Lgs. n. 29/1993 e succ. mod. che, nel “privatizzare” il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, ha previsto che in tale materia l’Amministrazione non agisce più quale pubblica autorità  sopraordinata, ma solo con i «poteri del privato datore di lavoro» i quali, nel quadro dei principi generali espressi dal libro V del Codice Civile, sono sostanzialmente fondati sul contratto, collettivo o individuale.

In altri termini, pur se rimane prerogativa dell’Amministrazione l’organizzazione degli uffici e quindi anche la determinazione della loro apertura al pubblico, se per l’attuazione di quest’ultima si richiede una modifica dei criteri di svolgimento dell’orario individuale di lavoro dei dipendenti implicati, tale modifica non può più essere imposta autoritativamente dall’Amministrazione ai lavoratori come nel 1911, ma deve essere disciplinata mediante la competente contrattazione. Quest’ultima nel MiBACT è regolata dal vigente CCIM 2009, che prevede all’art. 4 che «l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui alle vigenti disposizioni contrattuali» è disciplinata dalla contrattazione nazionale, quella della «definizione degli orari di apertura al pubblico degli Istituti» dalla contrattazione a livello regionale e infine quella dell’organizzazione particolare dell’orario di lavoro individuale (turni, recuperi, flessibilità, etc.) nei singoli Istituti dalla contrattazione a livello decentrato.

Considerate anche le informazioni fornite dal Direttore generale stesso, secondo le quali la maggioranza degli Archivi di Stato (59), evidentemente per motivi di scarsa o carente disponibilità di personale e per assicurare un servizio il più possibilmente completo e adeguato in tale situazione, deve concentrare le ore di apertura al pubblico su cinque giorni (come peraltro espressamente previsto dall’accordo nazionale dell’11 aprile 2000 Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, art. 3.1), si chiede la sospensione immediata degli effetti delle predette circolare n. 30 e nota del 12.10.2017 e l’apertura di un tavolo nazionale per verificare (ed eventualmente ridefinire) i criteri di articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro negli Archivi di Stato alla luce delle norme contrattuali vigenti.

In quella sede potrà essere stabilito eventualmente il numero minimo di effettive risorse di personale indispensabili e le modalità di attuazione di eventuali estensioni dell’orario di apertura al sabato, ove concretamente fattibili – condizione necessaria che si deve deplorare non sia stata nemmeno presa in considerazione nella circolare e nella nota del DGA citate, quasi che si potesse sempre e ovunque contare su risorse automaticamente sufficienti a qualsiasi scopo, mentre dovrebbe invece essere ben nota la loro grave carenza in un rilevante numero di istituti.

Va aggiunto che la disposizione del R. D. n. 1163/1911 invocata dal Direttore generale non è applicabile al personale degli Archivi di Stato anche sotto il profilo sostanziale, in quanto è stata tacitamente abrogata dalla L. n. 724/1994, art. 22, che ha previsto che l’orario di servizio nelle Amministrazioni pubbliche si articola di regola su cinque giorni settimanali. Contrariamente a quanto ritiene il Dott. Famiglietti, la deroga a tale ultima disposizione prevista dal detto articolo per i «servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità» non riguarda infatti il servizio al pubblico degli Archivi di Stato. Pur se quest’ultimo, dopo il D. L. n. 146/2015, rientra fra i «servizi pubblici essenziali» da garantire ad un livello minimale adeguato in occasione degli scioperi (in modo da non impedire di accedervi a chi avesse programmato o dovuto programmare la loro fruizione nei loro orari di ordinaria apertura), esso evidentemente non rientra fra i «servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità», come il Pronto Soccorso ospedaliero o la tutela di Pubblica Sicurezza o quella antincendi, che, a mente del citato articolo, possono derogare all’apertura su cinque giorni. I servizi culturali sono sì “essenziali”, ma non devono essere necessariamente  erogati «con continuità» – cioè senza alcuna interruzione -, quindi anche nelle ore notturne o 24 ore al giorno per tutti i giorni della settimana (in tal caso, p. es., i musei non potrebbero nemmeno chiudere il lunedì), ma solo in orari programmati certi.

Il servizio di sala di studio degli Archivi di Stato può certamente essere erogato su un arco il più ampio possibile di orario settimanale, ma deve esserlo in modo adeguato e non strumentalmente parziale (anche la sola lettura della documentazione richiede infatti la copertura di tutti gli altri servizi dell’istituto contestualmente necessari a tal fine e agli standard di sicurezza minimi per l’apertura degli istituti) e su una base facoltativa che deve essere stabilità con le modalità contrattuali di legge e richiede la disponibilità effettiva delle risorse indispensabili, che  non possono essere certo magicamente create da un ordine autoritativo LEGGI LA CIRCOLARE PDF

In attesa di cortese urgente riscontro,

cordiali saluti                                                                                                                        Enzo Feliciani

                                                                                                                                             Segretario Nazionale