Circolare n. 1712 del 10/07/2019 |
RIUNIONE DEL 10.7.2019
PAGAMENTO DEL CONTO TERZI E DELLA VALORIZZAZIONE
L’Amministrazione ha comunicato che i decreti di riparto fra gli istituti del fondo conto terzi per il novembre e dicembre 2018 sono stati emanati e che per agosto potranno essere pagati ai partecipanti dagli istituti. Anche per quanto riguarda la valorizzazione 2018, i cui i decreti di riparto saranno emanati entro due o tre giorni, il pagamento potrà effettuarsi ad agosto.
Per quanto riguarda invece i mesi di settembre e ottobre 2018 e di gennaio-maggio 2019 gli schemi dei decreti di accredito al Mibac del Mef sono ancora all’UCB e ne solleciterà l’emanazione da parte del Mef per poter procedere entro luglio al riparto in modo che possano essere pagati anch’essi ad agosto.
ACCORDO SULLA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE EX ART- 113 DEL D.LGS. 50/2013 (c.d. 2%)
È stato stipulato l’accordo sulla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ex art- 113 del d.lgs. 50/2013 (c.d. 2%) che si allega sulla falsariga del precedente, con alcune modifiche richieste dagli organi di controllo, per cui le modalità di erogazione dell’incentivo e la percentuale delle spese per appalti assegnata al rispettivo fondo dovranno essere precisate a parte in un regolamento, che l’Amministrazione si accinge a redigere entro luglio. Nel regolamento l’Amministrazione si è impegnata a recuperare le modalità previste nel precedente accordo e la quota percentuale massima possibile del 2% delle spese per appalti che verrà assegnata al fondo. Ribadendo che l’incentivo deve essere corrisposto anche per funzioni relative ad appalti di servizi e forniture, come previsto negli accordi, abbiamo invitato l’Amministrazione a effettuare le opportune segnalazioni e a sostenere gli istituti nei confronti degli organi di controllo e ispettivi del Mef che in alcuni casi hanno sollevato difficoltà interpretando restrittivamente l’art. 113 come applicabile ai soli lavori.
ACCORDO SULLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL 2018 E IL 2019
È proseguito il confronto serrato con l’Amministrazione sul tema del riconoscimento delle posizioni organizzative. Dato che l’espansione del fondo rispettivo da 1,75 a 3 mln. per il 2108 e il 2019 e che le norme di riorganizzazione hanno imposto l’estensione del numero delle posizioni a nuove fattispecie (responsabili di area nelle Soprintendenze e ‘segretari amministrativi’ dei musei dotati di autonomia), rispetto a quelle già contemplate dal CCIM del 2009, si è posta la necessità di utilizzare la parte eccedente del fondo per il riconoscimento economico in ‘sanatoria’ dello svolgimento da parte di un corrispondente numero di funzionari dell’area III di funzioni (al massimo di 904 nel complesso) rientranti nella tipologia generale delle ‘posizioni organizzative’ per livello di responsabilità ed autonomia e per livello di competenza specializzata.
L’Amministrazione ha predisposto un’articolata e condivisibile scheda di rilevamento, valutazione e graduazione (su tre fasce) per parametri oggettivi delle diverse funzioni che si svolgono nel MiBAC che possono essere individuate come posizioni organizzative ai sensi del CCNL, ma la sua applicazione in tutti gli uffici e istituti ai fini della corresponsione dell’indennità per il 2018 e 2019 richiederebbe un prevedibile tempo (più di due mesi) che ne renderebbe impossibile il pagamento entro il 2019, col rischio di perenzione dei fondi.
Si è pertanto dovuto procedere all’individuazione delle posizioni ulteriori rispetto a quelle contemplate dal CCIM 2009 da retribuire in ‘sanatoria’ per il 2018 e 2019 sulla base di indicazioni proposte dall’Amministrazione in riferimento alle richieste complessive avanzate sommariamente, anche per le posizioni interne ai loro uffici centrali, dalle direzioni generali senza accompagnarle da adeguate motivazioni circa i rispettivi criteri applicati.
Tale soluzione appare inevitabile in sede di ‘sanatoria’, ma abbiamo sottolineato come dei numeri di posizioni nelle diverse tipologie applicative proposti dall’Amministrazione non sulla base di criteri oggettivi concordati con le OO.SS. come prevede la norma, essa si deve assumere la responsabilità complessiva, nel senso che tali numeri e tipologie potranno essere modificati anche sensibilmente dal prossimo accordo sulle posizioni 2020, che adotterà criteri oggettivi per la preliminare successiva nuova individuazione esauriente a ‘regime’ delle posizioni, e abbiamo richiesto che vengano, almeno per trasparenza, acquisite – preventivamente all’assegnazione dei fondi e comunicate alle OO.SS. – le motivazioni articolate per cui i direttori generali richiedono le singole posizioni.
Le indicazioni nella bozza dell’Amministrazione sono state modificate nell’accordo stipulato allegato assegnando una ulteriore posizione agli uffici dei Poli museali (che ne avranno due), prevedendo una ulteriore indennità del 50% della quota di 2500 € lordi per gli interim di istituti non dirigenziali con responsabilità di datore di lavoro (archivi e biblioteche) e riservando una residua quota, preventivata in 11 unità non assegnate e nell’eventuale residuo derivante da posizioni previste generalmente nell’accordo ma non coperte di fatto presso gli uffici e istituti, per una riassegnazione delle posizioni ai settori e alle situazioni in cui fosse emersa una insufficienza del numero preventivato per coprire funzioni effettivamente svolte. Su quest’ultimo punto abbiamo particolarmente insistito che si precisasse, anche in vista del futuro accordo a ‘regime’, che le funzioni devono essere svolte nella sede assegnata alla posizione, escludendo comunque ‘pro quota’ il tempo che il funzionario ‘a scavalco’ dedica ad altro incarico di cui fosse titolare in sede diversa, criterio che d’altra parte è la ratio dell’assegnazione della percentuale del 50% agli interim.
Il tema delle possibili assegnazioni allo stesso funzionario di più posizioni nello stesso istituto o ufficio sarà peraltro riesaminato nel successivo accordo per il regime definitivo della materia, anche in relazione alla ‘graduazione’, analogamente a quanto avviene per i dirigenti, della rispettiva responsabilità giuridico-amministrativa e livello di competenza professionale specializzata (che non devono confondersi – abbiamo sottolineato – con il mero carico quantitativo individuale di lavoro, per il quale esistono altri istituti contrattuali ed eventualmente rimedi organizzativi).