Circolare n. 1661 del 29/11/2016 |
RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 2016 – APERTURA STRAORDINARIA MUSEI IL 1° GENNAIO 2017
A seguito dell’emanazione della Circolare n. 74/2016, con la quale il Direttore Generale Musei dr. Ugo Soragni ha previsto l’apertura straordinaria dei musei 1 gennaio 2017 ricorrendo alle turnazioni che si utilizzano per le ordinarie prime domeniche del mese 7 senza tener conto che la stessa normativa da lui citata (DM 30 giugno 2016) prevede a tal fine un apposito accordo contrattato con le OO. SS, nella riunione del 24 novembre scorso abbiamo denunciato l’illegittimità di tale atto unilaterale.
L’Amministrazione ha perciò riveduto la posizione espressa dalla predetta circolare ed ha predisposto un progetto straordinario di apertura dei musei al 1 gennaio 2017 che è stato sottoscritto, con alcune modifiche da noi richieste, in data odierna.
Questo risultato si deve alla decisa opposizione di tutti i sindacati e della UIL in particolare.
L’accordo sottoscritto in data odierna prevede:
# apertura al pubblico su base volontaria aperta a tutti i dipendenti compresi i turnisti diurni domenicali
# apertura di 8 ore (di massima 10-18 per i musei e 9-17 per gli scavi archeologici) con turni articolati su 6 ore e con retribuzioni specialmente maggiorate per l’occasione rispetto ad altre festivit
CHIARIMENTI SULL’ ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI E SCAVI DEL 1 GENNAIO 2017
Si ribadisce il principio per cui “la partecipazione al progetto è su base volontaria” (art. 4), sottolineato con forza dalla nostra e dalle altre OO.SS. Pertanto il “turno” di sei ore (art. 3) che ciascun lavoratore partecipante assicura, che costituisce comunque limite massimo assoluto della sua prestazione per cui nessuno può essere tenuto o costretto per nessun motivo ad una maggiore durata dell’orario di lavoro, non va considerato alla stregua degli ordinari turni festivi obbligatori disposti dalla direzione dell’Istituto – come sottolineato dalle OO.SS. a margine dell’accordo – , ma più semplicemente e propriamente come una “adeguata rotazione del personale” partecipante (art. 3) che dovrebbe essere garantita al fine di assicurare un’apertura di otto ore (di fatto articolandosi le presenze su un contingente o ‘turno’ che assicura l’apertura e un altro che entra due ore dopo, che assicura la chiusura, sovrapponendosi i due gruppi nelle quattro ore centrali).
La volontarietà dell’adesione al progetto comprende quindi la volontarietà e facoltà della scelta da parte del singolo lavoratore del contingente o ‘turno’ di rotazione (di apertura o di chiusura). Gli Istituti interessati, “previa attivazione delle forme di partecipazione sindacale previste a livello decentrato locale” con le RSU e le OO.SS., nel rilevare le adesioni al progetto dovranno “specificare le modalità di apertura” (art.2), cioè dovranno verificare in base alle adesioni prevenute secondo i sopra esposti criteri se (raggiungimento del contingente minimo complessivo del 30%) e come (articolazione sui due ‘turni’) si potrà assicurare l’attuazione del progetto di apertura straordinaria. L’orario di otto ore di durata di quest’ultima infatti non va considerato tassativamente obbligatorio e inderogabile ai fini dell’attuazione del progetto, ma solo indicativo generale di massima in quanto l’accordo prevede espressamente che per “motivate e specifiche esigenze verificate in sede locale” (art.1) si possa modificare alquanto l’orario di apertura (cioè spostare o ridurre).
Di fatto ciò potrà avvenire appunto anche in base alle constatate disponibilità dichiarate dal personale partecipante, nel senso che, se queste non sono equilibratamente distribuite sui due ‘turni’ e quindi non sarebbero sufficienti a garantire adeguatamente l’apertura o la chiusura negli orari generalmente indicati, si possono a nostro avviso cercare soluzioni nelle quali un parziale spostamento o riduzione di orario di apertura può favorire un’adesione più equilibrata (sempre volontaria) dei dipendenti che possa consentire l’attuazione del progetto. LEGGI LA CIRCOLARE IN PDF