SUL COLOSSEO INTERVIENE LA MAGISTRATURA E LA CORTE DEI CONTI
Le esigenze di chiarezza e trasparenza invocata al momento della presentazione dell’esposto denuncia nel mese di marzo 2011 da parte della Segreteria Nazionale della Uil Beni e Attività Culturali hanno trovato un primo riscontro da parte della Procura della Repubblica di Roma e della Procura della Corte dei Conti.
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo ( n.51108) ed il Procuratore Capo ha affidato l’incarico di seguire l’esposto denuncia, al Magistrato Maria Letizia Golfieri.
Analogo fascicolo è stato aperto dalla Procura della Corte dei Conti.
Nelle scorse settimane è stata sentita la Segreteria Nazionale della UILBAC che ha ripercorso tutta la vicenda .
Infatti si ricorderà che la UILBAC aveva chiesto di fare luce sulle eventuali responsabilità penali ed erariali relativamente alla convenzione “ segreta” concernente il c.d. restauro del Colosseo, a tutt’oggi ancora non risulta pubblicato nessuno documento da parte della gestione Commissariale e dal Mibac.
La Segreteria Nazionale nel denunciare l’accordo del 21 gennaio 2011chiedeva di accertare l’attività posta in essere dal Commissario Delegato ed in parte dalla stessa Soprintendenza , sollevando interrogativi, oggi ripresi anche dall’Antitrust sulla legittimità.
Peraltro davanti al Tar non c’è solo il ricorso del Codacons ma anche un ricorso presentato dallo studio legale dell’Avv. Orazio Castellaneta ( RG 10461/2010) avverso l’ordinanza Opcm 3890/2010.
In particolare la UILBAC denunciava:
L’impossibilità da parte del Mibac di poter ancora disporre del Colosseo dopo l’episodio che aveva visto coinvolta una importante casa automobilistica poiché in base all’accordo stipulato il 21 gennaio 2011 tra il Commissario arch Roberto Cecchi, la Soprintendenza e la Tod’s, di fatto i diritti circa l’utilizzo del Colosseo sono stati ceduti.
L’episodio dimostrò come l’accordo realizzato costituisse legittimamente per la Tod’s un affare a fronte dell’impegno a versare la sponsorizzazione di 25 milioni di euro,anche se lo stesso Della Valle dichiarò in conferenza stampa che “ non faceva beneficienza.”
Nell’esposto denuncia facevamo risaltare che l’accordo costituiva una errata è grave sottovalutazione fatta dal Commissario Delegato ed eventualmente dalla Soprintendenza Archeologia di Roma circa la valutazione economica di un accordo che qualsiasi economista valuta superiore ad oltre 200 milioni di euro considerando l’esclusività concessa e la durata superiore ai 15 anni con un piano di comunicazione e di commercializzazione utilizzabile in tutto il mondo.
L’accordo siglato di fatto, a giudizio della UILBAC ha rappresentato una dismissione del Colosseo e su questo non c’è mai stato un qualsiasi parere del Comitato Tecnico scientifico dei Beni Archeologici di cui all’art. 14 del Dpr 233/2007 per l’approvazione del piano degli interventi e sui singoli progetti presentati dal Commissario.
Tra l’altro il parere del Comitato Tecnico Scientifico di fatto è richiamato dall’ art.120, comma 1 del Codice dei Beni Culturali che in tema di sponsorizzazioni stabilisce che è il Ministero ad effettuare “ la verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze di tutela in conformità alle disposizioni del Codice.”
Mentre il comma 2 rafforza le precauzioni che il Ministero deve assumere rispetto agli interventi di sponsorizzazione e promozione devono essere “compatibili con il carattere artistico e storico” e questo è un aspetto che ad esempio riguarda la realizzazione della struttura temporanea o permanente di accoglienza.
Inoltre rilevammo la singolarità che il Commissario delegato ( Soggetto Promotore ) prima ancora della firma dell’accordo abbia ritenuto di impegnare il Mibac o meglio la Soprintendenza per i Beni Archeologici per un periodo oltremodo lungo che supera il proprio mandato.
Inoltre chiedemmo di accertare in virtù di quali poteri il Soggetto promotore ( Cecchi) affidò allo sponsor la diffusione all’estero dell’immagine del Colosseo e delle iniziative ad esso legate tenuto conto che il Commissario Delegato doveva operare in condizioni di amministrazione “ ordinaria” e quindi l’accordo doveva essere sottoposto alla registrazione e validazione della Corte dei Conti.
Roma 11 gennaio 2012
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