DEL  24 GENNAIO 2017


 

 

 

 

ESPOSTO UIL-BACT ALLA CORTE DEI CONTI SUL D.M. 12.1.2017, N.15. SULLE SOPRINTENDENZE SPECIALI

La UIL-BACT ha presentato il 23 gennaio un circostanziato esposto alla corte dei conti sull’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere del d.m. 12.1.2017, n. 15. “Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard museali internazionali”, che dovrebbe precluderne la registrazione.

Oltre ad aver ribadito nel merito quanto già osservato al Ministero dopo la riunione informativa del 9 scorso, in cui è stato presentato alle OO.SS. lo schema del decreto, sull’assoluta inopportunità e arbitrarietà del provvedimento che incide gravemente sull’integrità del patrimonio archeologico romano e su quella della relativa autonoma gestione coordinata della tutela e della fruizione, nonché, prevedibilmente, sugli assetti organizzativi e funzionali del personale, nell’esposto abbiamo sottolineato i gravi profili di violazione di legge e di illegittimità procedurale che viziano il provvedimento.

La l. di bilancio 2017, n. 232/2016, art. 1, comma 432, ha previsto che “Ai fini della razionalizzazione della spesa… e dell’efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali…si adeguano…agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura…con le modalità di cui all’art. 1, comma 327, della l. n. 208/2015 [“con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e della l. 400/988]”.

Il richiamato comma 4-bis , lett. e) dice che “L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate…su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono: …e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali.”

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo non era pertanto autorizzato dalla legge a istituire uffici dirigenziali generali e modificare le competenze di quelli esistenti – come ha fatto scorporando dalla Soprintendenza speciale di Roma (ufficio dirigenziale generale) il Parco del Colosseo, eretto anch’esso a ufficio dirigenziale generale, e ridisegnando le competenze territoriali di tutela della Soprintendenza che vengono estese a tutto il Comune di Roma, con soppressione della Soprintendenza ordinaria che aveva competenza sull’area fuori delle mura Aureliane, ma solo ad intervenire “nell’ambito” degli uffici dirigenziali generali (Soprintendenze speciali) esistenti.

La stessa conclusione si raggiunge considerando l’oggetto dell’autorizzazione operata dalla legge bilancio 2017 (adeguamento agli standard museali internazionali) , che fornisce un’indicazione del tutto generica e priva di riferimento concreto a qualsiasi testo ufficiale sui predetti standard (che peraltro non si applicano ai parchi archeologici che sono cosa ben diversa dai musei, come sancito dall’art. 101 del Codice BC) sottoscritto o riconosciuto dallo Stato italiano e quindi avente per esso valore normativo, a cui dovrebbero “adeguarsi” le Soprintendenze speciali. Tanto meno quindi il Ministro si può appellare a standard che impongano in particolare le scelte operate col decreto in questione, le quali appaiono pertanto del tutto arbitrarie, oltre che inopportune e del tutto ingiustificate; non si vede infatti come possa esser cambiata in pochi mesi la situazione per la quale era stata operata con la precedente riforma del 2014-2016, la scelta di mantenere – come dovrebbe essere secondo l’unanime opinione degli esperti e delle associazioni del settore – integrata la gestione di tutela e fruizione dell’intero complesso dei beni archeologici e culturali del sito UNESCO di Roma. In simili casi di indicazione eccessivamente generica dei criteri direttivi da parte della legge, la Corte costituzionale ha affermato il principio per cui la delega “deve essere intesa in un senso minimale, tale da non consentire l’adozione di norme delegate sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo vigente” in modo che “non residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della pubblica amministrazione” (sent. 303/2005 e 34/1986). In altri termini, la legge di bilancio 2016 autorizzava il ministro solo ad effettuare “adeguamenti” organizzativi e funzionali (per es. le “modalità di bigliettazione” a cui accenna espressamente la legge) nell’ambito delle (sole) attività museali svolte all’interno delle soprintendenze speciali e non a modificare le competenze di queste e a istituirne di nuove.  SCARICA IL COMUNICATO PDF