Comunicato sindacale dell’08/06/2017

 

GRANDE VITTORIA DELLA UILPA BACT: IL TAR ANNULLA TUTTI I DECRETI FRANCESCHINI PER IL PARCO DEL COLOSSEO

È stata pubblicata ieri sera la sentenza del TAR Lazio-Roma n. 6719 del 15.6.2017 sul ricorso della UILPA BACT contro i decreti di smembramento della Soprintendenza speciale e istituzione del Parco archeologico del Colosseo, di nomina del dirigente ad interim del nuovo Parco e di bandizione della selezione pubblica per la nomina del direttore titolare dello stesso. È intervenuto nel processo ad adiuvandum il Codacons.

I motivi di illegittimità presentati dalla UILPA BACT sono stati tutti accolti nella sentenza, la quale ha contestualmente annullato i provvedimenti adottati. Ma questo è ancora poco; la sentenza ha sostanzialmente e incidentalmente detto molto di più, ha di fatto ‘tartassato’ il Ministero su ogni punto delle sue costruzioni e difese rilevando una serie errori di interpretazione delle norme rilevanti – tutte deponenti in senso contrario a quello voluto dal Ministero – e di elaborazione dei testi normativi (“tecnica redazionale del testo dei decreti ministeriali non sempre piana e coerente”), nonché di violazione di numerose leggi, norme costituzionali e norme e sentenze europee.

Nella vittoria generale è per noi molto rilevante come vittoria speciale sul piano giuridico-sindacale che il TAR abbia preliminarmente affermato la nostra piena legittimazione come O. S. (contestata dal Ministero) ad agire in giudizio “quale istituzione esponenziale di una categoria di lavoratori e degli interessi collettivi della stessa categoria” in “materia di organizzazione degli uffici, espressamente prevista come materia di interesse delle associazioni sindacali rappresentative dall’art. 6 del d.lgs. 165 del 2001”, particolarmente “nei casi in cui progetti di riorganizzazione degli uffici comportino l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, l’informazione e l’avvio dell’esame sulle modalità per i processi di mobilità”, per cui è attribuita all’associazione sindacale “indubbiamente una peculiare e qualificata posizione legittimante,… tale da consentirne l’impugnazione degli atti incidenti sull’organizzazione amministrativa degli uffici”.

Quindi ci è stato confermato che in quanto O. S. possediamo un potente strumento di tutela dei diritti dei lavoratori, della legittimità e buon andamento dell’organizzazione degli uffici in cui essi operano. Se non ne fossimo stati convinti non avremmo avviato questo ricorso.

Il TAR ha dichiarato che il decreto istitutivo del Parco del Colosseo è stato adottato in violazione dei presupposti della stessa legge – derivante da un emendamento alla finanziaria 2016 evidentemente suggerito dal Ministero stesso – (comma 432 dell’art. 1 della l. n. 232/2016), del comma 327 dell’art. 1 della l. n. 108/2015, nonché della disciplina generale in materia di organizzazione degli uffici dirigenziali generali (l. 400/1988 e d. lgs. 300/1999). In altri termini, il Ministro non era autorizzato (dalla stessa legge da lui voluta a tal fine) a creare un nuovo organo di livello dirigenziale generale come è il Parco del Colosseo e, soprattutto, a una modifica radicale delle competenze e dell’ambito territoriale della precedente Soprintendenza speciale per il Colosseo da cui il nuovo Parco è stato scorporato, con grave danno per l’organicità della tutela sul territorio romano. Questo la dice lunga sul modo in cui è stata predisposta…

Il TAR ha anche sferzato la pretesa motivazione del provvedimento di istituzione del Parco per cui questa avrebbe perseguito “agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura” (che peraltro non esistono come norme ufficiali cogenti per l’Italia, tanto è vero che mai i testi normativi in questione, né il Ministro nelle sue dichiarazioni, hanno precisato gli estremi esatti del presunto organismo pubblico internazionale che li avrebbe emanati e la loro data), dichiarando che

“Il perseguimento degli ‘standard internazionali’…si ottiene evidentemente migliorando gli aspetti sostanziali e contenutistici dell’offerta museale italiana, rapportandola e adeguandola agli analoghi servizi offerti dai migliori istituti di altri Paesi (in termini, ad esempio, di ampia fruibilità anche nei giorni festivi o nelle ore serali, di efficienza e rapidità di accesso da parte dei visitatori, di miglioramento del rapporto costi/ricavi, di adeguamento delle strutture e delle risorse umane, ecc.), e non con iniziative formali e di immagine” (così anche la sentenza 6171/17 sui direttori dei musei).

Ma c’è di più: anche indipendentemente dall’illegittimità del decreto istitutivo del Parco del Colosseo (che fa decadere tutti i provvedimenti ad esso subordinati), nemmeno il bando di selezione pubblica per la nomina del direttore titolare del Parco secondo le stesse modalità dei precedenti 30 musei e parchi autonomi era autorizzato dalla predetta legge, in quanto – afferma il TAR – anche se l’istituzione del Parco fosse stata legittima, la nomina del direttore avrebbe comunque dovuto essere effettuata secondo l’ordinaria procedura dell’art. 19, commi 4 e 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto il Ministro (o chi per lui) si è dimenticato di aggiungere il nuovo Parco agli istituti autonomi per i quali il suo Regolamento DPCM n. 171/2014 prevedeva la selezione pubblica speciale.

Inoltre: il bando della selezione ora in corso per la nomina del direttore del Parco del Colosseo è stato annullato – accogliendo tutti gli argomenti proposti dalla UILPA BACT nell’esposto alla Corte dei conti del gennaio scorso e richiamati nel ricorso – anche perché le norme costituzionali (art. 51) e legislative (art. 38 D. Lgs. 165/01) italiane ed europee (art. 45, punto 4 del Trattato del 1957) prevedono che per l’accesso a posti dirigenziali implicanti esercizio di pubblici poteri autoritativi (e la tutela del territorio del Parco lo è per definizione) è previsto il possesso della cittadinanza italiana. Interessante che fra i pubblici poteri il TAR considera quello di “autorizzare il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero” per cui un direttore straniero di un di museo italiano potrebbe incorrere in conflitto di interessi nel caso di prestito a istituzione del proprio Paese.

Ancor più interessante è infine notare come – sebbene tale affermazione si riferisse al momento (15 maggio) in cui ancora non era stato approvato il ‘comma Assmann’, l’emendamento alla manovra di maggio che deroga all’art. 38 del D. Lgs. ammettendo i cittadini europei alle selezioni pubbliche per i musei autonomi, e prescindendo dal fatto che comunque la selezione è ‘crollata’ con il decreto stesso istitutivo del Parco – il TAR ritenga che una deroga all’art. 38 citato ammetterebbe solo i cittadini europei, equiparati dalle norme costituzionali, ma non anche i cittadini non comunitari (per i quali il divieto deriva implicitamente dall’art. 51della Costituzione), per cui è errata la tesi sbandierata del Ministro per cui esso sanerebbe l’ammissione ai (futuri) concorsi di tutti gli “stranieri”.

E ora? Le sentenze del TAR sono talmente circostanziate e radicate sulle consolidate interpretazioni giurisprudenziali delle numerose norme su cui si fondano che ben difficilmente si può anche solo immaginare possano essere capovolte dal Consiglio di Stato, tenendo anche conto delle dichiarazioni del presidente dell’Associazione dei Magistrati Amministrativi (il quale ha fatto chiaramente intendere l’atteggiamento dei giudici di intransigente tutela del dettato della legge in queste vicende, che non potrebbe certo essere ‘ammorbidito’ dai vituperi scagliati contro di loro dal governo a proposito dell’annullamento delle nomine dei direttori dei musei). D’altra parte, la ‘manovra’ di maggio, nella quale si era infilato il comma per sanare la cittadinanza straniera dei detti direttori ha ormai avuto la fiducia della Camera e, a meno di marchiane e implausibili forzature (con le quali si instaurerebbe un gravissimo e pericoloso ‘duello’ cronico, del tutto incostituzionale, fra sentenze ed emendamenti sanatori ad hoc), non si intravede una possibilità di recupero legislativo a breve del provvedimento annullato.

Pertanto si dovranno annullare immediatamente tutti i processi di trasferimenti di uffici e di mobilità del personale fra istituti romani intanto avviati con eccessiva fretta e approssimazione e soprattutto dovrà essere avviato un confronto più approfondito fra le OO.SS. e l’Amministrazione per conoscere i programmi di questa in ordine al prosieguo della vicenda e ad eventuali ulteriori suoi provvedimenti, in modo che questi siano – a differenza di quello sul Parco – comunque preceduti da un’adeguata preparazione che eviti di trattare gli uffici e il personale coinvolti con irresponsabile incuria come se fossero i birilli dei Monopoli.

ENZO FELICIANI

SEGRETARIO NAZIONALE

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SENTENZA RICOSO UIL